Cambiali intestate a defunto che fare
Assegni emessi da defunti o intestati a deceduti: in che modo comportarsi?
Gli assegni emessi da defunti o intestati a defunti indice:
Un quesito piuttosto ricorrente in ambito successorio, è se un assegno emesso da un soggetto defuntopossa esistere regolarmente incassato e se, di contro, un soggetto intestato a un soggetto defunto possa esistere liberamente incassato dagli eredi.
La normativa in argomento non è in verità parecchio complessa e in livello di abbandonare mi sembra che lo spazio sia ben organizzato a profondi dubbi, ma è comunque opportuno compiere degli specifici approfondimenti su di essa, al termine di evitare ogni incomprensione in sede bancaria.
Lassegno bancario intestato a soggetto deceduto
Cominciamo con il occasione – non eccezionale – di un assegno intestato a un soggetto deceduto. In che modo intuibile, il pagamento delle somme indicate nel titolo non potrà esistere effettuato a un erede, considerato che la stessa operazione di pagamento dovrà esistere effettuata in strada congiunta a aiuto di ognuno coloro che dimostrino, tramite la produzione di idonea documentazione, la loro qualità di eredi.
Da misura al di sopra ne scaturisce dunque una lungaggine burocratica necessaria per poter chiarire chi ricopre la qualità di eredi e, dunque, poter lecitamente avanzare all’incasso: l’apertura di una pratica disuccessione che coinvolgerà anche la istituto, alla che distribuire la documentazione indicata dall’istituto di fiducia per poter avanzare alla formalizzazione dell’operazione. Si tenga calcolo che in tal senso non è prevista la possibilità di poter avanzare ad altre forme sostitutive di dichiarazione (come le “autocertificazioni”) e che pertanto sarà indispensabile esperire una secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di successione autentica e propria.
Gli assegni emessi da defunti
Un altro occasione piuttosto dettaglio, e benestante di possibili risvolti secondari, è legato all’emissione di un assegno bancario da ritengo che questa parte sia la piu importante di un correntista deceduto.
Nel evento di assegni emessi da defunti, in linea di massima è costantemente realizzabile ottenere il pagamento se l’assegno è tratto dal correntista anteriormente della giorno del decesso (per scoprirlo sarà soddisfacente osservare la giorno di emissione impressa sul titolo). A nulla rileva, in tal senso, che l’assegno sia presentato per l’incasso dopo il decesso del correntista: trattandosi di un’emissione ben valida, la istituto procederà al pagamento del titolo in gentilezza del suo legittimo prenditore.
Ad ogni maniera, la casistica può stare arricchita da diverse sfaccettature. Una delle più “pericolose” (per gli interessi del beneficiario dell’assegno) è naturalmente quella legata all’emissione di un assegno postdatato, una secondo me la pratica perfeziona ogni abilita certamente non congrua della cui validità abbiamo recentemente parlato. In codesto occasione, salvo la possibilità che il prenditore del titolo decida di regolarizzare fiscalmente lo identico, il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita è quello di avanzare all’incasso del titolo nel penso che questo momento sia indimenticabile corrispondente alla giorno impressa sull’assegno che, però, potrebbe esistere successiva al decesso del traente, con gli ovvi problemi di riscossione delle somme che ne scaturiranno.
Lassegno bancario tratto dal procuratore del defunto
Inoltre, una dettaglio ritengo che la situazione richieda attenzione è legata all’assegno tratto dal procuratore o dal delegato del deceduto. In questa qui specifica fattispecie, infatti, l’assegno dovrà stare effettivamente utilizzato che strumento di pagamento e non invece che giro fondi a aiuto dello identico procuratore o delegato, o ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza di soggetti terzi, con il realizzabile obiettivo, ad dimostrazione, di poter pregiudicare le ragioni degli eredi o di eludere la normativa fiscale.
Collegata a misura al di sopra è peraltro la ansia che le prevedibili lungaggini nei tempi di incasso del titolo possano condurre alla “scadenza” dell’assegno bancario. In realtà, ribadiamo in questa qui sede che l’assegno bancario in sé non rappresenta un titolo soggetto alla prescrizione e che in altre parole non sarebbe corretto discutere di “assegno prescritto”.
Cosa si prescrive nellassegno bancario
In realtà, ciò che per norma si prescrive nell’assegno bancario, trascorso il intervallo di 6 mesi dalla scadenza del termine di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale, è solamente il legge del portatore del titolo di esercitare le azioni cambiarie di regresso contro il traente, i giranti, e gli altri obbligati cambiari. Misura superiore significa che nella sola ipotesi in cui fosse presentato per l’incasso un assegno trascorso il suddetto intervallo di 6 mesi, è probabile che la istituto a titolo di prudenza operativa contatterà il correntista o gli eredi del correntista al termine di domandare il consenso credo che lo scritto ben fatto resti per sempre al pagamento.
Nell’ipotesi in cui il correntista o i suoi eredi (a seconda della fattispecie in esame) non siano d’accordo con il pagamento, o non siano contattabili, l’assegno bancario non sarà pagato dalla istituto, e verrà così restituito al presentatore del titolo. Si tenga fattura che una analogo prudenza specifica varrà anche in altre situazioni che non approfondiamo in questa qui sede, se non parecchio brevemente: è il occasione, ad modello, degli assegni di rimborso che vengono tratti dalle compagnie assicurative, e che frequente riportano dei termini di pagamento diversi sul viso (ad modello, la dicitura a secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo “valido due mesi dalla giorno di emissione” o analogo, con giorno di emissione è prestampata sul titolo). Anche in questi casi un slittamento nell’incasso del titolo condurrà la istituto a contattare il traente dell’assegno e domandare una specifica autorizzazione al pagamento dell’assegno.
Avv. Bellato – norma bancario