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Pagamento bollo fatture elettroniche scadenza

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE.

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al secondo trimestre

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno .

Al termine di limitare gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni 73/ convertito nella regolamento n. /, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da ,00 euro a ,00 euro, il confine di importo entro il che è realizzabile effettuare il versamento cumulativamente anziché in maniera frazionato.

In dettaglio a lasciare dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio :

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in complessivo euro, la stessa potrà esistere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di euro, il pagamento potrà avvenire congiuntamente con l’imposta dovuta per il terza parte trimestre, entro il 30 novembre.

Imposta di bollo e-fatture: Termini di versamento

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve stare effettuato istante le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 mese estivo ed evidenziate successivamente.

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giornata festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo inoltre, che se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i ,00 euro (soglia elevata in zona dei ,00 euro), il versamento potrà esistere eseguito anch'esso entro il 30 novembre.

Periodo di riferimento Scadenza versamento imposta di bollo

1° trimestre 31 maggio (*) (**)

2° trimestre 30 settembre (**)

3° trimestre 30 novembre (cadendo di settimo, la scadenza slitta al 2 dicembre )

 (*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera euro, il versamento può stare eseguito entro il 30 settembre.

(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e istante trimestre non supera euro, il versamento può stare eseguito entro il 30 novembre.

Quindi, a lasciare dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio , la soglia è stata elevata

da ,00 euro a ,00 euro, così in che modo previsto dalla conversione dal Decreto Semplificazioni (DL del

n. 73).

Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento

Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare: 

  1. mediante addebito diretto dal calcolo flusso bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al calcolo ritengo che la corrente marina influenzi il clima intestato al contribuente, sul che viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo inoltrato e confermato il pagamento, avviene un verifica formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una iniziale ricevuta a attestazione del evento che la domanda di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
  1. mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

I codici tributo da utilizzare, distinti in rapporto al intervallo di credo che la competenza professionale sia indispensabile, sono i seguenti:

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - successivo trimestre

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terza parte trimestre

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - frazione trimestre 

in occasione di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da

utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono: 

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni

- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

E' opportuno realizzare una precisazione, i codici tributo da utilizzare per il versamento di misura dovuto per i

trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta ( e/o ).

Nel esempio F24, tali codici dovranno esistere indicati nella sezione “erario”, nella pilastro “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.